Bonus gasolio 2026: domande dal 1° settembre

Pietro Rizzi • 31 agosto 2026

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Bonus gasolio 2026: domande dal 1° settembre


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito le modalità per richiedere il credito d’imposta destinato alle imprese di autotrasporto. La piattaforma sarà aperta dal 1° al 15 settembre 2026. Il periodo agevolato comprende anche agosto e le risorse complessive salgono a 386,2 milioni di euro.

Il decreto direttoriale del MIT n. 301 del 28 agosto 2026 e il decreto interministeriale MIT-MEF-MASE n. 183 del 27 agosto hanno definito le modalità operative e le novità relative alla misura.

Dopo le indicazioni riportate nel precedente aggiornamento, il quadro della misura è stato ulteriormente ampliato, includendo tra gli acquisti agevolabili anche quelli effettuati nel mese di agosto 2026. Le risorse complessive raggiungono 386,2 milioni di euro e sono destinate alle imprese di autotrasporto merci e persone sotto forma di credito d’imposta.

Come evidenzia Confartigianato Trasporti, lo stanziamento deriva dai provvedimenti adottati dal Governo in seguito all’accordo raggiunto a Palazzo Chigi il 22 maggio, dopo la vertenza promossa da Confartigianato Trasporti e UNATRAS. Vediamo, nel dettaglio, le principali novità introdotte.

Domande dal 1° al 15 settembre 2026

La piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sarà aperta dal 1° settembre fino alle ore 23.59 del 15 settembre 2026.

L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente online all’indirizzo www.creditocarburantetrasporto.adm.gov.it.

Il primo accesso spetta al titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, mediante SPID o Carta d’identità elettronica. Dopo la registrazione potranno essere incaricate una o più persone fisiche, identificate attraverso il codice fiscale, per i successivi accessi e per l’invio della domanda.

Le FAQ ministeriali chiariscono che può essere incaricata anche un’associazione di categoria, indicando il codice fiscale della persona fisica che opererà sulla piattaforma.

Il periodo agevolato comprende anche agosto

La principale novità riguarda il periodo preso in considerazione. Il credito d’imposta comprende ora gli acquisti di gasolio effettuati dal 1° marzo al 31 agosto 2026.

Le imprese dovranno dichiarare separatamente i litri acquistati in ciascuno dei sei mesi interessati, compreso l’HVO. Sono ammessi esclusivamente i consumi destinati alla trazione dei veicoli Euro 5 ed Euro 6 utilizzati per il trasporto in conto terzi.

Per il trasporto merci rientrano i veicoli di categoria N con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate. Per il trasporto di persone sono ammessi gli autobus M2 e M3, comprese le imprese che svolgono attività di noleggio autobus con conducente. Restano escluse le imprese che effettuano trasporto merci in conto proprio.

Come viene calcolato il credito d’imposta

Il ristoro è riconosciuto nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio rispetto al costo che l’impresa avrebbe affrontato acquistando gli stessi quantitativi al prezzo medio di febbraio 2026.

La piattaforma calcolerà automaticamente l’importo massimo concedibile sulla base dei litri dichiarati e della spesa netta per il carburante ammesso. Se il totale delle richieste accolte supererà le risorse disponibili, gli importi saranno riparametrati.

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni relative agli stessi costi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato.

File fatture esclusivamente in formato XLSX

Alla domanda dovrà essere allegato il modello File_fatture, compilato secondo le indicazioni ministeriali. Il documento deve conservare il nome originario e l’estensione .xlsx: la piattaforma non accetta il formato .xls.

Il file contiene cinque colonne: riferimento della fattura, tipologia CARB o NOCARB, importo complessivo netto, importo netto del carburante rimborsabile e nazione di emissione.

Nella colonna C deve essere inserito il totale della fattura al netto dell’IVA, mentre nella colonna D va indicata esclusivamente la spesa netta per il gasolio utilizzato dai veicoli ammessi. Il totale della colonna D viene calcolato automaticamente e non deve essere aggiunto manualmente.

Le fatture che riportano almeno una targa dei veicoli riforniti devono essere classificate come CARB. La dicitura NOCARB deve invece essere utilizzata quando la targa non compare nella fattura, comprese le fatture relative ai contratti di netting.

I chiarimenti sulle fatture di agosto

Le FAQ precisano che conta la data effettiva dell’acquisto del carburante e non quella di emissione della fattura. Sono quindi ammesse le fatture emesse a settembre se riferite a rifornimenti effettuati in agosto. Non devono invece essere inserite fatture datate nel periodo agevolato ma relative ad acquisti precedenti al 1° marzo.

Non vanno riportate neppure le fatture relative a gasolio acquistato a un prezzo al litro inferiore al valore medio di riferimento di febbraio 2026. Il carburante destinato ai gruppi frigoriferi installati sui semirimorchi non è agevolabile, poiché il ristoro riguarda esclusivamente il gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli.

Istanza sostituibile fino alla scadenza

Dopo l’invio, la piattaforma assegnerà alla domanda un codice identificativo. Nell’area “Gestione richiesta” sarà possibile controllarne lo stato e scaricare il riepilogo in PDF.

Un’istanza già trasmessa non può essere modificata direttamente. Fino alle ore 23.59 del 15 settembre potrà però essere eliminata e sostituita con una nuova domanda. Dopo la chiusura della piattaforma non sarà più possibile intervenire sui dati inseriti.

Utilizzo del credito e controlli

Il credito riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 entro il 31 dicembre 2026, dopo la registrazione dell’importo nel cassetto fiscale dell’impresa.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP.

Il Ministero potrà effettuare controlli a campione anche dopo l’erogazione, richiedendo copia delle fatture riportate nel file allegato alla domanda. In presenza di irregolarità che comportino la perdita del beneficio, il credito potrà essere revocato e dovrà essere restituito, con l’applicazione degli interessi e delle sanzioni previste.

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