Tachigrafo sui furgoni: le linee guida per le PMI

Tachigrafo sui furgoni: le linee guida per le PMI
Dal 1° luglio 2026 le nuove regole sul tachigrafo entrano nella fase operativa anche per una parte dei veicoli commerciali leggeri. Le linee guida CORTE, diffuse da Confartigianato Trasporti, aiutano imprese e conducenti a capire quando scatta l’obbligo, quali viaggi sono coinvolti e come gestire i casi più complessi
Dopo un primo approfondimento che avevamo pubblicato con il titolo “Tachigrafo", dal 1° luglio 2026 cambia tutto anche per i furgoni sopra le 2,5 tonnellate”, arrivano nuove indicazioni operative per orientare le imprese nell’applicazione delle regole.
Confartigianato Trasporti ha infatti trasmesso le linee guida sull’utilizzo del tachigrafo nei veicoli leggeri, predisposte da CORTE, la Confederazione delle Organizzazioni per il Controllo del Trasporto Stradale con sede a Bruxelles. Il documento contiene FAQ, chiarimenti ed esempi pratici utili per interpretare correttamente la normativa. Si tratta di una guida autorevole ma non vincolante; la versione italiana è una traduzione di cortesia e, in caso di dubbi interpretativi, fa fede il testo originale.
Furgoni sopra le 2,5 tonnellate: quando scatta l’obbligo
Il punto centrale riguarda i veicoli commerciali leggeri con massa massima consentita, compreso eventuale rimorchio o semirimorchio, superiore a 2,5 tonnellate e non superiore a 3,5 tonnellate.
Dal 1° luglio 2026 il tachigrafo è richiesto quando questi mezzi sono utilizzati per il trasporto di merci in operazioni internazionali o di cabotaggio nell’area UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Regno Unito. L’obbligo riguarda i veicoli immatricolati in questi Paesi e utilizzati per trasporti commerciali, a titolo oneroso oppure per conto proprio dell’impresa o del conducente.
Le linee guida richiamano sei criteri cumulativi: il veicolo deve essere un commerciale leggero tra 2,5 e 3,5 tonnellate, immatricolato nell’area indicata, destinato al trasporto merci, impiegato in attività commerciale, coinvolto in trasporto internazionale o cabotaggio e rientrante nel campo di applicazione del Regolamento CE 561/2006.
Trasporto nazionale, conto proprio e attività principale
Un passaggio importante riguarda le esclusioni. I veicoli commerciali leggeri impiegati esclusivamente nel trasporto nazionale, con partenza e arrivo nello stesso Paese di immatricolazione, non richiedono il tachigrafo. Lo stesso vale anche se il trasporto nazionale comporta il transito attraverso un altro Stato membro UE o attraverso Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera, purché carico e scarico restino nello stesso Paese.
Più delicato è il caso del conto proprio. Le linee guida chiariscono che i veicoli utilizzati per operazioni in conto proprio non necessitano del tachigrafo solo quando la guida non costituisce l’attività principale del conducente. In generale, la guida non è considerata attività principale se occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile complessivo, ma possono esistere regole diverse nei singoli Paesi.
Carta conducente, attività miste e controlli
Le imprese devono prestare attenzione anche alla gestione operativa. I conducenti di veicoli commerciali leggeri non sono tenuti al Certificato di Competenza Professionale (CQC), ma le imprese di trasporto devono formarli sull’uso corretto del tachigrafo e svolgere controlli periodici.
Durante i controlli, il conducente deve poter esibire la documentazione relativa al giorno in corso e ai 56 giorni precedenti. Per i veicoli che entrano nell’obbligo dal 1° luglio 2026, l’applicazione è progressiva: nei controlli effettuati fino al 26 agosto 2026 va documentata l’attività svolta a partire dal 1° luglio.
Nei casi di attività miste, cioè viaggi che rientrano e viaggi che non rientrano nel campo di applicazione, il veicolo deve essere dotato di tachigrafo. Per le attività fuori ambito è consigliato selezionare l’apposita funzione, così da semplificare le registrazioni e agevolare eventuali verifiche.














