IGP per i prodotti artigianali e industriali

27 aprile 2026

IGP per i prodotti artigianali e industriali

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 2 aprile 2026 n. 51, che introduce in Italia una novità attesa da tempo: la tutela delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) anche per i prodotti artigianali e industriali. Un passaggio che estende a questi settori un modello già consolidato nell’agroalimentare, rafforzando il legame tra territorio, saper fare e identità produttiva.

Il provvedimento che entrerà in vigore il prossimo 7 maggio, dà attuazione al regolamento europeo 2023/2411 e rappresenta un cambio di prospettiva per molte filiere del made in Italy “non food”, introducendo strumenti concreti di valorizzazione e tutela contro imitazioni e usi impropri.

Il ruolo del Ministero e la procedura di registrazione

Il decreto individua nel Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’autorità competente per la gestione della fase nazionale di registrazione delle IGP. L’operatività è affidata alla Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Le imprese o le associazioni di produttori potranno presentare domanda esclusivamente in modalità telematica, allegando il disciplinare di produzione e la documentazione richiesta.

La procedura si articola in più fasi:

  • esame di ricevibilità e di merito della domanda
  • coinvolgimento delle Regioni interessate
  • pubblicazione e possibilità di opposizione
  • decisione finale e trasmissione all’EUIPO per la registrazione europea

Un percorso strutturato che punta a garantire rigore, trasparenza e coerenza con i requisiti europei.

Il nuovo approccio europeo: qualità, reputazione e territorio

Al centro del nuovo impianto normativo vi è l’evoluzione introdotta dal Regolamento (UE) 2023/2411, che ha esteso per la prima volta ai prodotti artigianali e industriali il sistema delle Indicazioni Geografiche.

Il regolamento ha definito criteri innovativi per identificare un prodotto a indicazione geografica, fondati su tre elementi chiave: qualità, reputazione e legame con il territorio. Non è quindi sufficiente indicare un’origine geografica: occorre dimostrare, attraverso un disciplinare tecnico dettagliato, che le caratteristiche del prodotto derivano effettivamente da quell’area, dalla sua tradizione produttiva e dalle competenze locali.

Questo passaggio segna una svolta culturale prima ancora che normativa: il valore artigiano non è più solo implicito, ma diventa elemento certificato, riconoscibile e difendibile sui mercati.

Tutela e controlli: più responsabilità per le imprese

Uno degli elementi centrali del decreto riguarda il sistema dei controlli. La responsabilità della conformità al disciplinare ricade direttamente sui produttori, che devono garantire correttezza e tracciabilità delle informazioni.

Il Ministero esercita le funzioni di controllo, anche avvalendosi di organismi di certificazione e della Guardia di Finanza per le attività ispettive e di monitoraggio, inclusi i canali digitali e il commercio online.

Parallelamente, il sistema rafforza gli strumenti di tutela contro contraffazione, imitazioni e uso improprio delle denominazioni, introducendo meccanismi più efficaci per difendere il valore delle produzioni autentiche e la reputazione del Made in Italy anche sui mercati internazionali.

Sanzioni: stretta contro abusi e imitazioni

Il decreto introduce un sistema sanzionatorio articolato, con multe che possono arrivare fino a 24.000 euro nei casi più gravi, come l’uso ingannevole delle denominazioni o la commercializzazione di prodotti non conformi al disciplinare.

Sono previste sanzioni anche per:

  • evocazione o imitazione delle indicazioni geografiche
  • utilizzo scorretto dei riferimenti territoriali
  • pratiche commerciali che possono trarre in inganno il consumatore

Un impianto che mira a contrastare fenomeni distorsivi e a difendere il valore delle produzioni autentiche.

Decreto legislativo 2 aprile 2026 n. 51
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