Energia, contratti non richiesti e mercato libero: cosa devono sapere le imprese

Energia, contratti non richiesti e mercato libero: cosa devono sapere le imprese
Il mercato dell’energia entra in una nuova fase, tra il contrasto ai contratti non richiesti e il prossimo passaggio dal Servizio a Tutele Graduali al mercato libero. Per micro e piccole imprese diventa essenziale controllare le comunicazioni ricevute, verificare i contratti attivi e agire rapidamente in caso di forniture non riconosciute
Può accadere che un’impresa riceva fatture da un venditore di energia elettrica con il quale ritiene di non avere mai concluso alcun contratto. In questi casi, il punto di partenza è chiaro: non è il cliente a dover dimostrare di non avere aderito, ma il venditore a dover provare la valida conclusione del contratto, l’identità del soggetto che avrebbe aderito e il rispetto delle formalità previste.
Per le imprese, che rientrano tra i clienti non domestici, non si applicano le stesse tutele rafforzate previste dal Codice del Consumo per i clienti domestici. Resta però fermo il principio dell’onere della prova a carico del venditore. Il reclamo deve contestare il contratto e le fatture, chiedere copia della documentazione, la prova del consenso e la sospensione della fatturazione e delle eventuali attività di recupero del credito.
Il termine indicato dal TIRV (Testo Integrato delle misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti e attivazioni non richiesti) per il cliente non domestico è di 30 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza del contratto o dell’attivazione contestata. Anche il venditore deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. La tempestività, quindi, non è un dettaglio formale: è la condizione per accedere alle procedure speciali previste dalla regolazione ARERA.
Telemarketing energetico: dal 19 giugno 2026 nuove regole per i domestici
Dal 19 giugno 2026, per effetto del Decreto Bollette, il telemarketing energetico verso i clienti domestici è vietato, salvo richiesta diretta o consenso specifico del consumatore. I contratti conclusi in violazione di queste regole sono colpiti da nullità.
La novità riguarda i clienti domestici, ma il tema interessa anche le imprese perché conferma una tendenza più generale: nel mercato dell’energia il consenso deve essere tracciabile, documentato e verificabile. Per questo è opportuno conservare comunicazioni, proposte, registrazioni eventualmente ricevute e verificare con attenzione ogni cambio di fornitore non riconosciuto.
Servizio a Tutele Graduali: il passaggio al mercato libero
Un altro passaggio decisivo riguarda il STG (Servizio a Tutele Graduali). Alla scadenza dell’attuale periodo di assegnazione, prevista per il 1° aprile 2027, i clienti che non avranno scelto autonomamente un’offerta nel mercato libero saranno trasferiti automaticamente all’offerta proposta dal proprio attuale esercente STG.
Il meccanismo riguarda anche 53.000 piccole imprese e 654.000 microimprese, oltre a tre milioni di clienti domestici. In assenza di una scelta diversa, la fornitura proseguirà con lo stesso venditore, ma alle condizioni della “migliore offerta” di mercato libero individuata dall’operatore.
Secondo il documento di posizionamento congiunto di Confartigianato, CNA e Casartigiani sul DCO (Documento di consultazione ARERA) 130/2026, è necessario che la migliore offerta venga costruita sulla base del consumo effettivo del cliente. Le Confederazioni chiedono inoltre che sia riconosciuto un ruolo alle associazioni di rappresentanza nell’assistenza alle imprese associate, per aiutarle a comprendere le proposte ricevute e a scegliere con maggiore consapevolezza.
Energia e PMI: controllare prima di subire
Per le piccole imprese il contratto di energia non è una pratica qualunque: incide sui costi, sulla continuità operativa e sulla programmazione quotidiana. Di fronte a un mercato sempre più complesso, la prima tutela resta la verifica puntuale di ciò che si firma, si riceve e si paga. Agire subito, chiedere documenti e non lasciare senza risposta una fattura sospetta può fare la differenza tra una contestazione gestibile e un problema destinato a pesare sull’attività.














