Sanzioni alimentari, nuove regole dal 29 maggio

28 maggio 2026

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Sanzioni alimentari, nuove regole dal 29 maggio


Dal 29 maggio 2026 entra in vigore la Legge 21 aprile 2026, n. 75, con nuove disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. La riforma rafforza il contrasto a frodi, segni mendaci e contraffazioni, ma introduce anche strumenti di tutela per gli operatori in buona fede. Per le micro e piccole imprese alimentari diventa centrale curare con attenzione etichette, documenti e comunicazione digitale

La Legge 21 aprile 2026, n. 75, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026, interviene sul sistema delle sanzioni a tutela dei prodotti alimentari italiani. Il provvedimento entrerà ufficialmente in vigore il 29 maggio 2026.

La riforma riscrive in modo organico il Titolo VIII del libro secondo del codice penale, introducendo il nuovo capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare. L’obiettivo è colpire con maggiore decisione le condotte fraudolente e le contraffazioni strutturate, senza però penalizzare automaticamente le imprese che incorrono in errori formali e non sostanziali.

Per il mondo delle piccole imprese alimentari, il punto di equilibrio è proprio questo: rafforzare la tutela del mercato e dei consumatori, ma riconoscere anche la differenza tra frode organizzata e irregolarità sanabile.

Frode alimentare, segni mendaci e DOP-IGP

Tra le novità principali rientra la frode alimentare, prevista dall’articolo 517-sexies del codice penale. La norma punisce chi immette in circolazione o commercializza alimenti difformi per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quanto dichiarato. La pena indicata è la reclusione da due mesi a un anno, con multa da 1.000 a 4.000 euro.

La punibilità è però esclusa nei casi di lieve entità, valutati in base al valore esiguo del prodotto, alla quantità ridotta o all’assenza di un concreto pregiudizio per il consumatore o per il mercato.

La legge interviene anche sul commercio di alimenti con segni mendaci, cioè sull’uso di segni distintivi, diciture o immagini false o ingannevoli relative all’origine o alla qualità degli alimenti. La norma riguarda anche le informazioni diffuse attraverso canali digitali, e-commerce e reti telematiche.

Un ulteriore ambito riguarda la contraffazione di Indicazioni Geografiche e Denominazioni Protette. Per le violazioni relative ai regimi DOP e IGP sono previste sanzioni più severe, con reclusione da uno a quattro anni e multa da 10.000 a 50.000 euro.

Controlli alimentari e blocco ufficiale temporaneo

Uno degli aspetti più rilevanti per le imprese riguarda il “blocco ufficiale temporaneo”. Questo strumento, introdotto dall’articolo 15 della Legge 75/2026 come articolo 18-bis della Legge n. 689/1981, punta a evitare l’immediata applicazione di misure drastiche quando vengono rilevate violazioni puramente documentali o formali.

Se l’irregolarità non compromette la sicurezza alimentare o la tracciabilità sostanziale del prodotto, l’autorità non procede al sequestro. Viene invece concesso all’operatore un termine di 10 giorni per trasmettere la documentazione integrativa corretta. Se la documentazione sana l’irregolarità, il prodotto o il mezzo viene svincolato senza ulteriori conseguenze sanzionatorie.

Comunicazione digitale e responsabilità delle imprese alimentari

La nuova disciplina richiama le imprese a una maggiore attenzione non solo sulle etichette fisiche, ma anche sulle descrizioni commerciali, sulle schede prodotto dei siti web, sui marketplace e sui canali social aziendali.

Il principio operativo è chiaro: ciò che viene dichiarato deve poter essere dimostrato. Claim salutistici, indicazioni varietali, riferimenti alla sostenibilità, origine e qualità del prodotto devono quindi essere verificati prima della pubblicazione.

Per le PMI alimentari, la riforma non rappresenta soltanto un irrigidimento sanzionatorio. È anche un invito a rafforzare procedure interne, controllo documentale e coerenza della comunicazione. In una filiera dove fiducia, territorio e reputazione sono parte del valore del prodotto, la correttezza delle informazioni diventa un presidio essenziale di competitività.

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