Imprese impiantistiche: nuovi criteri INPS per la qualifica artigiana

Imprese impiantistiche: nuovi criteri INPS per la qualifica artigiana
Cambiano i criteri INPS per l’inquadramento delle imprese artigiane di installazione di impianti. I limiti dimensionali legati al mantenimento della qualifica artigiana variano a seconda del fatto che l’attività prevalente sia svolta su edifici esistenti oppure nelle nuove costruzioni.
Inquadramento INPS: cosa cambia per gli impiantisti
Con il messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026, l’INPS ha fornito nuove indicazioni sull’inquadramento previdenziale delle imprese artigiane che installano impianti nel settore delle costruzioni, prevedendo l’attribuzione del codice autorizzativo 5G, riferito all’edilizia, al posto dell’originario 5C, relativo al settore manifatturiero.
Il nuovo indirizzo distingue le imprese in base al contesto nel quale svolgono prevalentemente la propria attività, sotto il profilo economico. Per gli imprenditori diventa quindi necessario verificare la composizione del fatturato e la natura degli interventi eseguiti.
Edifici esistenti e nuove costruzioni: i limiti dimensionali
Le imprese che svolgono prevalentemente attività di installazione e manutenzione di impianti su edifici già esistenti, al di fuori dei cantieri di nuova costruzione edile in senso stretto, possono mantenere l’inquadramento nel settore manifatturiero. Restano quindi applicabili i limiti dimensionali previsti dall’articolo 4, lettera a), della legge quadro sull’artigianato, la n. 443/1985: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9. Il totale può arrivare a 22 dipendenti, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Diversa la situazione delle imprese che operano prevalentemente nelle nuove costruzioni oppure in interventi di demolizione integrale e ricostruzione di edifici. In questi casi, l’INPS attribuisce la qualifica di impresa artigiana di costruzioni edili, applicando i limiti più restrittivi dell’articolo 4, lettera e): un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. Il totale può essere elevato a 14 dipendenti, purché le unità aggiuntive siano apprendisti.
La distinzione incide dunque sulle condizioni per conservare la qualifica artigiana. La verifica deve tenere conto anche delle specifiche regole di computo del personale previste dalla legge.
Dichiarazione di responsabilità: il criterio del 51%
Per ottenere nuovamente il codice autorizzativo 5C, le imprese che lavorano prevalentemente su immobili esistenti devono presentare un’apposita dichiarazione di responsabilità, utilizzando il modello allegato al messaggio INPS n. 3145/2026.
Come confermato dall’Istituto con il successivo messaggio n. 3422 del 23 ottobre 2026, il criterio della prevalenza è soddisfatto quando almeno il 51% del fatturato dell’anno precedente deriva da attività impiantistiche di riparazione, sostituzione, manutenzione o adeguamento su immobili civili o industriali già esistenti.
La dichiarazione può essere presentata dal 23 ottobre 2026 attraverso il cassetto previdenziale del contribuente, con la gestione dell’ufficio paghe dell’Associazione o del consulente abilitato. Non sono previsti termini di decadenza. Le PEC inviate dall’INPS alle imprese il 23 ottobre, riguardanti il cambio del codice autorizzativo, non modificano queste condizioni operative.
L’intervento di Confartigianato a tutela delle imprese
Confartigianato, insieme alle altre associazioni artigiane, ha chiesto all’INPS ulteriori chiarimenti e il superamento del nuovo indirizzo. Sono inoltre state avviate interlocuzioni con i Ministeri competenti per confermare l’interpretazione consolidata della legge quadro, che riconduce le imprese di installazione di impianti all’articolo 4, lettera a), considerando che il loro codice ATECO prevalente non è quello delle imprese di costruzioni.














