Nail professionale: dal 1° settembre 2025 stop ai prodotti con sostanze vietate
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Nail professionale: dal 1° settembre 2025 stop ai prodotti con sostanze vietate
Dal 1° settembre 2025 entreranno in vigore importanti novità che coinvolgono direttamente il mondo dell’estetica, in particolare i trattamenti nail. A seguito della pubblicazione del Regolamento delegato (UE) 2024/197, la Commissione Europea ha aggiornato l’allegato VI del Regolamento CLP (1272/2008), introducendo modifiche rilevanti in materia di classificazione ed etichettatura armonizzata di sostanze chimiche pericolose.
Tra le sostanze interessate figurano due composti comunemente impiegati nei saloni di estetica e nail:
- Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, un fotoiniziatore essenziale per la polimerizzazione degli smalti in gel sotto luce UV;
- Dimethyltolylamine (N,N-dimetil-4-metilanilina), un condizionante che migliora l’adesione dei prodotti come primer e gel.
Entrambe le sostanze sono ora classificate come tossiche, il che comporta il divieto di immissione sul mercato e di utilizzo nei prodotti cosmetici contenenti tali sostanze a partire dal 1° settembre 2025.
Cosa significa per gli operatori del settore?
L’aspetto più rilevante per gli estetisti è che non sarà più possibile utilizzare tali prodotti nemmeno se già in possesso, poiché il Regolamento europeo si applica anche agli "utilizzatori finali", ovvero tutti i professionisti che impiegano le sostanze nell’ambito delle proprie attività.
Questo implica che:
- Non si potranno più utilizzare prodotti contenenti le due sostanze sopra indicate dopo la data di entrata in vigore del divieto.
- Gli operatori dovranno verificare la composizione dei prodotti in uso ed eventualmente confrontarsi con i fornitori per chiarimenti.
- Non è attualmente specificato dalla normativa se i prodotti non conformi vadano restituiti ai fornitori o smaltiti in autonomia: questo aspetto sarà oggetto di accordi tra le parti.
Attenzione alle informazioni fuorvianti
Confartigianato Estetisti segnala che eventuali comunicazioni contrarie da parte di distributori o rivenditori non sono allineate con la normativa vigente, che è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non necessita di ulteriori recepimenti nazionali.




