RAEE per installatori: obblighi, adempimenti e sanzioni per una gestione corretta
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RAEE per installatori: obblighi, adempimenti e sanzioni per una gestione corretta
La gestione corretta dei RAEE – i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – resta un adempimento fondamentale per installatori, manutentori, elettricisti, termotecnici ed elettronici. Per rispondere alle numerose richieste arrivate dal territorio, è stato diffuso un riepilogo chiaro degli obblighi previsti e delle novità normative recentemente introdotte.
Quando l’installatore deve fare la dichiarazione annuale RAEE
La dichiarazione annuale è obbligatoria solo per gli installatori che gestiscono autonomamente i RAEE, conferendoli direttamente a impianti o centri di raccolta tramite i
servizi D6.
In questo caso l’impresa deve registrare i dati sul portale del Centro di Coordinamento RAEE per garantire la tracciabilità completa dei flussi di rifiuti movimentati.
Che cosa sono i servizi D6
I servizi D6 identificano la gestione autonoma dei RAEE da parte dell’installatore:
- raccolta dei RAEE presso i clienti,
- trasporto con mezzi propri,
- conferimento diretto presso impianti o centri di raccolta autorizzati.
Proprio perché questa movimentazione non passa dalla logistica del sistema RAEE, l’impresa è tenuta alla dichiarazione annuale.
Nessun obbligo aggiuntivo per chi utilizza il servizio D4
Se l’installatore si avvale del servizio D4, cioè del ritiro gestito direttamente dal sistema RAEE tramite la propria logistica, non è richiesta alcuna ulteriore dichiarazione: i dati sono già registrati dal sistema.
Autocertificazione in caso di assenza di RAEE
Se l’impresa non ha gestito RAEE nell’anno di riferimento oppure utilizza esclusivamente i servizi del Centro di Coordinamento, può inviare una semplice autocertificazione all’indirizzo indicato dal CdC RAEE.
Le nuove sanzioni introdotte dalla Legge “Terra dei Fuochi”
La Legge 3 ottobre 2025, n. 147 ha modificato il D.Lgs. 49/2014 introducendo nuove sanzioni amministrative.
Sono previste multe da
2.000 a 10.000 euro in caso di:
- mancata comunicazione al CdC dei luoghi di deposito preliminare dei RAEE;
- mancata, incompleta o inesatta comunicazione dei dati annuali previsti.
Un richiamo forte all’importanza della corretta rendicontazione e della tracciabilità.
Scadenze per l’invio dei dati 2024
Il portale telematico per i dati relativi al 2024 è stato disponibile fino al
31 maggio 2025.
Oltre tale data è comunque possibile adempiere inviando il tracciato dati tramite le modalità alternative indicate dal Centro di Coordinamento.
Tracciabilità: un obbligo sempre valido
Indipendentemente dal fatto che l’impresa utilizzi i servizi D4 o D6, l’installatore mantiene la responsabilità della tracciabilità del rifiuto secondo le norme vigenti. Una gestione documentale ordinata e rigorosa è essenziale per tutelarsi da eventuali contestazioni e operare con professionalità.














