Accordo Stato-Regioni 2025: le FAQ sulla formazione sicurezza

1 aprile 2026

Accordo Stato-Regioni 2025: le FAQ sulla formazione sicurezza

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 nasce con un obiettivo preciso: aggiornare e rendere più omogenea su tutto il territorio nazionale la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definendo durata, contenuti minimi e modalità dei percorsi previsti dal D.Lgs. 81/2008. Un intervento atteso, che ha però sollevato diversi dubbi applicativi tra imprese e operatori. Proprio per questo è stato attivato un gruppo interistituzionale composto dalla Direzione Generale competente, da INAIL, INL e dalle Regioni, con il compito di fornire chiarimenti operativi e garantire un’applicazione uniforme delle nuove regole.

Su questa base sono state pubblicate le FAQ che affrontano i principali nodi interpretativi emersi nei primi mesi di applicazione.

Accreditamento e validità degli attestati

Un primo chiarimento riguarda gli enti di formazione. L’accreditamento resta regionale: un soggetto accreditato, ad esempio, in Lombardia può operare solo in quella Regione e deve ottenere ulteriori accreditamenti per lavorare altrove.

Diverso il discorso per gli attestati, che mantengono validità su tutto il territorio nazionale, purché rilasciati nel rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo.

Attestati: cosa devono contenere

Viene ribadito quali sono gli elementi minimi obbligatori degli attestati: dati del partecipante, tipologia e durata del corso, modalità di erogazione, firma del soggetto formatore, data e luogo.

Elementi aggiuntivi, come firme di docenti o responsabili, possono essere inseriti ma non sono obbligatori. Non è invece richiesto indicare il codice ATECO.

Formazione: tempi e modalità

Uno dei punti più rilevanti riguarda i tempi. La formazione dei lavoratori deve essere effettuata all’inizio del rapporto di lavoro o in occasione di cambiamenti di mansione o introduzione di nuove attrezzature. Non è prevista una finestra di 60 giorni dall’assunzione.

Per alcune attività, soprattutto quelle con contenuti pratici (come uso di attrezzature o lavori in ambienti confinati), i corsi devono svolgersi esclusivamente in presenza. La videoconferenza non è ammessa neppure per la parte teorica in questi casi.

Crediti formativi e aggiornamenti

Il chiarimento più netto riguarda la validità nel tempo della formazione. I crediti formativi decadono se non vengono effettuati aggiornamenti entro dieci anni. Se il termine è superato, non è possibile fare un semplice aggiornamento: il corso deve essere ripetuto integralmente. Questo vale per tutte le figure coinvolte, compresi i datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP.

Formazione pregressa: quando è valida

I corsi già svolti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo possono essere riconosciuti solo se i contenuti sono pienamente conformi alle nuove disposizioni. Non sono previste integrazioni parziali: se manca anche solo una parte dei contenuti richiesti, il corso deve essere rifatto.

Periodo transitorio

Fino al 19 maggio 2026 è possibile avviare corsi secondo le regole precedenti. Le nuove disposizioni diventeranno obbligatorie per i corsi avviati dopo questa data, con alcune eccezioni legate a specifiche attrezzature per cui è richiesto un adeguamento più rapido.

Un quadro più definito per le imprese

Nel complesso, i chiarimenti servono a ridurre le incertezze operative emerse nei primi mesi di applicazione dell’Accordo. Per le imprese significa avere indicazioni più precise su come organizzare la formazione, evitando errori nella gestione dei corsi e nella validità degli attestati.

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