Autotrasporto: il MIT chiarisce regole e indennizzi sui tempi di carico e scarico
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Autotrasporto: il MIT chiarisce regole e indennizzi sui tempi di carico e scarico
Con una nuova circolare, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) mette ordine nella disciplina dei
tempi di attesa al carico e allo scarico introdotta dal d.l. 73/2025, che ha modificato l’articolo 6-bis del d.lgs. 286/2005.
Il cambiamento era atteso da tutto il settore dell’autotrasporto, dopo settimane di incertezze interpretative e dubbi applicativi che rischiavano di alimentare tensioni nella filiera logistica.
Tra le principali novità, l’introduzione di
90 minuti di franchigia per l’attesa e l’applicazione di
100 euro per ogni ora o frazione di ritardo, con regole
inderogabili e valide per tutti i soggetti della filiera.
Tempi di attesa: franchigia di 90 minuti e indennizzi automatici
Il MIT fissa un principio chiaro:
dopo 90 minuti di attesa scatta l’indennizzo.
Per ogni ora – o frazione di ora – successiva alla franchigia,
spetta al vettore un compenso di 100 euro.
L’importo è dovuto anche
quando vengono superati i tempi contrattuali di carico o scarico, senza alcuna ulteriore franchigia.
In altre parole: i 90 minuti si riferiscono solo all’attesa e non comprendono le operazioni di carico/scarico, che devono essere svolte nei tempi concordati.
Quando l’indennizzo non si applica
Resta esclusa ogni forma di compensazione se il ritardo è
riconducibile al vettore.
Una precisazione importante, che tutela la correttezza reciproca tra le parti e incentiva una gestione puntuale delle fasi operative.
Regole uguali per tutti: addio alle deroghe nei contratti di trasporto
La nuova norma cancella ogni spazio per accordi “personalizzati”.
Come sottolinea
Confartigianato Trasporti, le regole sui tempi di attesa e sugli indennizzi sono
inderogabili, cioè non possono essere modificate da pattuizioni private.
Un passo decisivo per garantire
trasparenza e parità di trattamento tra imprese di trasporto e committenza.
Il contratto scritto torna al centro
La circolare ribadisce l’importanza del
contratto di trasporto in forma scritta, che deve specificare
luoghi, orari e modalità delle operazioni.
Considerata la molteplicità dei soggetti coinvolti – dal
committente al
caricatore, fino allo
spedizioniere – il documento contrattuale diventa lo strumento essenziale per
prevenire contenziosi e assicurare la
tracciabilità delle responsabilità.
L’indennizzo, infatti, può essere richiesto
a committente e caricatore in solido, che potranno poi rivalersi sul soggetto effettivamente responsabile del ritardo.
Orari documentati e forza maggiore
Il MIT raccomanda di
registrare gli orari di arrivo e partenza anche con strumenti digitali (GPS, app, sistemi di accesso informatizzati) e di indicare chiaramente in contratto cosa rientri tra le
cause di forza maggiore.
Una buona prassi che aiuta a evitare contestazioni e a garantire il rispetto delle norme di
sicurezza stradale e sociale previste dall’articolo 7 del d.lgs. 286/2005.














