Cantieri e appalti sotto controllo: tutte le novità operative dopo la circolare INL 1/2026
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Cantieri e appalti sotto controllo: tutte le novità operative dopo la circolare INL 1/2026
Il Decreto-legge n. 159/2025, convertito nella Legge n. 198/2025, introduce un pacchetto di misure che rafforza in modo significativo il sistema dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con la circolare n. 1/2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative, chiarendo quali disposizioni sono già efficaci e quali, invece, attendono specifici decreti attuativi.
Badge di cantiere: tessera con codice anticontraffazione
Tra le novità più rilevanti figura il cosiddetto badge di cantiere. Non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal Testo Unico Sicurezza, ma la integra con un codice univoco anticontraffazione.
La piena operatività delle nuove caratteristiche è però subordinata all’adozione di un decreto ministeriale. Una volta emanato, l’obbligo riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in regime di appalto o subappalto, sia pubblici sia privati, e potrà essere esteso anche ad altri ambiti a rischio elevato.
Patente a crediti: sanzioni più pesanti
Intervento deciso anche sulla patente a crediti. La soglia minima della sanzione amministrativa per chi opera senza patente, con documento equivalente mancante o con punteggio inferiore a 15 crediti viene innalzata a 12.000 euro.
Nei casi in cui il valore dei lavori non sia determinabile oppure il 10% dello stesso risulti inferiore a tale importo, la soglia dei 12.000 euro resta comunque il riferimento. È ammesso il pagamento in misura ridotta, ma il segnale è evidente: la patente a crediti diventa uno strumento centrale e non formale.
Prevenzione di violenze e molestie
Tra le misure generali di tutela rientra ora anche la programmazione di interventi per prevenire condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro. Non si parla più solo di rischi fisici o tecnici, ma anche di clima aziendale e tutela della dignità delle persone.
L’obbligo riguarda i luoghi di lavoro ricompresi nel campo di applicazione del Titolo II del D.Lgs. 81/2008 e richiede un aggiornamento consapevole della valutazione dei rischi.
DPI e indumenti da lavoro: attenzione al DVR
Viene ribadito l’obbligo di mantenere in efficienza i dispositivi di protezione individuale, estendendo espressamente tale responsabilità anche agli indumenti di lavoro che, a seguito della valutazione dei rischi, assumono la funzione di DPI.
Durante le verifiche ispettive sarà controllato che il datore di lavoro abbia individuato nel Documento di Valutazione dei Rischi quali indumenti rientrano in questa categoria. Non basta fornirli: occorre dimostrare di averli valutati, gestiti e mantenuti correttamente.
Scale permanenti e cadute dall’alto
Novità anche per le scale verticali permanenti. Devono essere dotate, in alternativa, di una gabbia di sicurezza oppure di sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto, sulla base di una valutazione del rischio puntuale.
Per quanto riguarda la protezione contro le cadute, viene ribadita la priorità delle misure collettive – come parapetti e reti di sicurezza – rispetto ai sistemi individuali. Anche in questo caso, la scelta deve essere motivata e coerente con il contesto operativo.
Sorveglianza sanitaria e controlli per sospetto uso di alcol o sostanze
La normativa prevede la possibilità di effettuare una visita medica, prima o durante il turno di lavoro, in presenza di un “ragionevole motivo” di ritenere che il lavoratore si trovi sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti, nelle attività a elevato rischio infortuni.
Restano tuttavia margini interpretativi, in attesa di un Accordo Stato-Regioni che dovrà definire in modo più preciso condizioni e modalità applicative.














