Catastrofi naturali: l’obbligo assicurativo sotto la lente di ingrandimento delle Organizzazioni dell’Artigianato

10 ottobre 2024

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Catastrofi naturali


L’obbligo assicurativo sotto la lente di ingrandimento delle Organizzazioni dell’Artigianato 

Entro il 31 dicembre 2024, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 232/2023, tutte le imprese con sede legale in Italia iscritte al Registro delle Imprese, così come le imprese estere con stabile organizzazione in Italia, dovranno stipulare assicurazioni a copertura dei danni causati da eventi catastrofali. L’obbligo di polizze catastrofali interesserà quindi tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica (società o imprese individuali).

Le assicurazioni da stipulare entro fine anno dovranno garantire, in caso di eventi catastrofali sul territorio nazionale, la copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, ossia:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Alle regole previste dalla Legge di Bilancio 2024 si dovranno affiancare le istruzioni operative dei ministeri competenti.

La mancata emanazione di un Decreto interministeriale che dovrebbe dare attuazione ai contenuti della norma presente nell’ultima legge di bilancio sta facendo emergere rilevanti criticità  che Confartigianato insieme alle altre Organizzazioni rappresentative del mondo dell’artigianato hanno riassunto unitariamente in un documento di Osservazioni presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy,

La sussistenza di un obbligo stabilito per legge, che comunque in mancanza di proroga entrerebbe in vigore pur in assenza di un provvedimento attuativo che definisca il perimetro e le condizioni di applicazione della norma, comporta forte disorientamento tanto nelle imprese che dovrebbero stipulare la polizza, tanto per le compagnie di assicurazione, chiamate (e sanzionate) a stipulare senza potersi sottrarre. 

Sono diversi i punti ancora oscuri della disciplina che vanno dalla esatta determinazione dell’ambito di applicazione, con riferimento specifico ad artigiani e piccoli imprenditori, fino alla determinazione delle fattispecie assicurabili, alla formazione dei prezzi, ai criteri adottabili dalle compagnie per la determinazione del rischio. Da ultimo, anche in assenza di una specifica sanzione amministrativa, la norma rischia di avere comunque conseguenze pesanti per le imprese, laddove costituisce presupposto per l’accesso a qualunque beneficio di legge, tanto che nella bozza di Decreto sul riordino degli incentivi, il possesso di una polizza sui rischi catastrofali è indicato come presupposto di accesso a tutti gli incentivi pubblici. 

Per limitare al minimo le ripercussioni negative dell’entrata in vigore della norma, anche in considerazione del ritardo sulla emanazione del DM di attuazione, parrebbe necessaria una proroga dell’entrata in vigore che, comunque, Confartigianato ha già avanzato in molteplici occasioni ufficiali, non ultima l’audizione sulla prossima manovra di bilancio.


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