Emergenza caldo: cosa prevede il nuovo Protocollo clima per imprese e lavoratori
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Emergenza caldo: cosa prevede il nuovo Protocollo clima per imprese e lavoratori
Con l’arrivo dell’estate e l’intensificarsi delle ondate di calore, le istituzioni corrono ai ripari per tutelare la salute dei lavoratori esposti a condizioni climatiche estreme. È in questo contesto che si inseriscono due novità fondamentali: il Protocollo quadro per l’adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche e il nuovo messaggio INPS n. 2130/2025, che aggiorna le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali nei casi di sospensione dell’attività lavorativa per eccesso di calore.
Il Protocollo, sottoscritto il 2 luglio dalle Parti Sociali, rappresenta un’intesa di sistema per promuovere buone pratiche nei luoghi di lavoro, evitando incidenti e malattie professionali connesse a fenomeni meteorologici estremi. Il testo conferma il ruolo centrale della contrattazione collettiva e punta a evitare misure legislative calate dall’alto che rischierebbero di penalizzare ingiustamente le imprese. L'accordo sarà presto recepito da un decreto ministeriale e potrà essere declinato a livello territoriale, settoriale e aziendale.
Parallelamente, l’INPS ha aggiornato le proprie indicazioni operative per l’accesso alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), all’assegno del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e ai Fondi di solidarietà bilaterali, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.
Due le causali previste:
- Sospensione per ordine della pubblica autorità, da indicare semplicemente riportando nella domanda gli estremi dell’ordinanza (senza obbligo di allegato);
- Evento meteo per temperature elevate, valida anche per temperature inferiori ai 35°C se supportata dalla valutazione della temperatura “percepita”, influenzata da fattori come umidità, esposizione solare, uso di dispositivi protettivi o presenza di macchinari che generano calore.
Non sarà possibile presentare due domande diverse per lo stesso periodo e gli stessi lavoratori. Tuttavia, se in un’unica domanda si segnala un evento meteo su cui è intervenuta anche un’ordinanza pubblica, l’INPS terrà conto di entrambi gli elementi per valutare l’integrazione salariale.
La nuova disciplina ha anche importanti ricadute operative:
- Le imprese non devono allegare i bollettini meteo (sono acquisiti d’ufficio);
- Non si applicano né il requisito dell’anzianità lavorativa né il contributo addizionale;
- Il termine per la presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo all’evento;
- L’informativa sindacale può essere inviata anche dopo l’inizio della sospensione;
- Anche le attività svolte al chiuso, prive di ventilazione o raffreddamento, possono rientrare nella tutela.
Il settore edile, particolarmente esposto al rischio, può inoltre contare sul nuovo CCNL Edilizia Artigianato, che prevede espressamente la possibilità di rimodulare l’orario in caso di avverse condizioni climatiche.
Si tratta dunque di un pacchetto articolato di misure che offre strumenti concreti alle imprese per gestire in sicurezza le emergenze climatiche, con l’obiettivo condiviso di non lasciare indietro né i lavoratori né la produttività.



