I CHIARIMENTI SULL'OBBLIGO DELL'INDIRIZZO PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'
13 marzo 2025
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I CHIARIMENTI SULL'OBBLIGO DELL'INDIRIZZO PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'
Il Ministero delle Imprese è intervenuto qualche giorno fa per chiarire alcune problematiche legate all’obbligo degli amministratori delle società di dotarsi di un indirizzo PEC. Nei chiarimenti che erano stati sollecitati anche da Confartigianato Imprese, si trovano alcune interpretazioni che modificano in parte i primi orientamenti assunti dalle Camere di Commercio, optando, purtroppo per un’applicazione più onerosa per le imprese.
Vediamo in sintesi quanto stabilito dalla norma:
- L’obbligo si applica a tutte le società (non solo a quelle iscritte nel Registro a partire dal 1° gennaio 2025). Gli amministratori delle società già iscritte in Camera di Commercio prima del 1° gennaio 2025 avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per comunicare gli indirizzi PEC.
- Sono soggette all’obbligo tutte le forme societarie ad esclusione delle società semplici, le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili. Sono invece soggette le reti di imprese purché iscritte nella sezione ordinaria del registro imprese e siano dotate di personalità giuridica e di un fondo comune e svolgano un’attività commerciale verso terzi
- L’obbligo riguarda tutti gli amministratori societari e per estensione anche i liquidatori delle società e i soggetti cui compete il potere di gestione degli affari sociali, con funzioni di dirigenza e organizzazione
- In caso di un’impresa con pluralità di amministratori, deve essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi
- L’amministratore non può utilizzare come proprio indirizzo PEC quello della società.
- Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in più società, potrà indicare per ciascuna di esse il medesimo indirizzo PEC o dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna esse
- La comunicazione e la variazione degli indirizzi PEC è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segretaria.
- A fronte di una domanda di iscrizione o di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di un’impresa che non ha adempiuto all’obbligo in esame, la Camera di Commercio dovrà disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un termine, non superiore a 30 giorni, per l’integrazione del dato mancante, procedendo altrimenti al rigetto della domanda
- È applicabile l’ordinaria sanzione amministrativa per le mancate comunicazioni al Registro Imprese da 103 euro a 1.032 euro (art. 2630 codice civile) salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione venga nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti

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