Rinnovato il CCNL Logistica, Autotrasporto Merci e spedizione

9 dicembre 2024

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Rinnovato il CCNL Logistica, Autotrasporto Merci e spedizione


Il 6 dicembre è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Logistica, Autotrasporto Merci, Spedizione scaduto il 31 marzo scorso.

L’accordo è stato raggiunto al termine di una quattro giorni di negoziato no-stop che ha visto la partecipazione di Confartigianato Trasporti insieme alle altre organizzazioni datoriali e ai sindacati dei lavoratori Filt-Cgil, fit-Cisl e Uiltrasporti. A seguito dell’intesa i sindacati hanno revocato lo sciopero in programma il 9 e 10 dicembre.

Vediamo nel dettaglio i principali contenuti.


PARTE ECONOMICA

Il rinnovo giunge al termine di un serrato confronto durato 12 mesi, durante i quali, in forza di un accordo sottoscritto il 19 marzo 2024, era stata prevista l’erogazione ai lavoratori ai lavoratori di un elemento economico denominato ICE a partire dal 1° aprile 2024.

A seguito dell’intesa per il rinnovo, tale elemento economico transitorio cesserà di essere corrisposto a partire dal cedolino paga di competenza gennaio 2025. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2025 decorreranno i nuovi aumenti retributivi che porteranno, per il personale viaggiante inquadrato al livello B3, un incremento economico pari a 260 euro di cui:

140 euro sul tabellare

120 euro a titolo di EPA

Per la prima volta nel CCNL, tra le voci che compongono a tutti gli effetti la retribuzione base, entra anche l’EPA, elemento Economico d’Area, con importi diversificati in base ai vari livelli di inquadramento. L’EPA avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e di Legge. Co particolare riferimento al personale conducente di mezzi con massa al di sopra di 3,5 tonnellate l’EPA a regime è pari a:

150 euro per il livello C3

120 euro per il livello B3

100 euro per il livello A3

Le decorrenze degli aumenti retributivi sono indicate nell’accordo di rinnovo. Vale la pena sottolineare che sia gli aumenti sul tabellare che l’EPA sono assorbitili in presenza di specifici accordi individuali in merito.

Vengono inoltre adeguati gli importi delle indennità di trasferta a partire dal 1° gennaio 2025, ferma restando l’attuale ripartizione delle fasce orarie relative al tempo trascorso nel territorio extra urbano.

Il nuovo CCNL scadrà il 31 dicembre 2027, per una vigenza complessiva di 3 anni e 9 mesi.

SEZIONE ARTIGIANA

Con l’accordo viene confermata la sezione artigiana del CCNL, all’interno della quale oltre alle già note specificità, è stata inserita un’ulteriore previsione in materia di contratto part-time che consente alle sole imprese artigiane e alle imprese aderenti a Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, di assumere un lavoratore a 14 ore settimanali, in deroga alla disciplina generale che fissa a 20 ore la durata minima settimanale dei part-time.

Con riguardo al contratto a tempo determinato è stata regolata la disciplina del recesso prima della scadenza del termine.

La piena conferma della sezione artigiana, con le sue importanti previsioni riconosciute non sole alle imprese artigiane, ma anche alle imprese no artigiane associate, rappresenta un risultato estremamente positivo.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del CCNL è stato esteso alle seguenti attività: imprese svolgenti attività soggette all’autorizzazione postale generale, aziende di trasloco, aziende svolgenti attività di consegna e montaggio arredi e altre attività di logistica al di fuori delle filiera del trasporto e della movimentazione merci.

REGIME DI DISCONTINUITA’

Per le imprese artigiane e/o associate alle associazioni datoriali dell’artigianato, l’attuazione del regime di discontinuità degli autisti viene confermato secondo l’impostazione attuale che prevede la verifica con le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, con le modalità previste nella sezione artigiana. La validità della verifica circa la discontinuità viene confermata in 4 anni.

DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

Nel CCNL viene sancito il diritto alla disconnessione del personale durante le pause e i giorni di assenza, con eccezione del personale viaggiante “per le comunicazioni necessarie al regolare svolgimento dell’attività lavorativa del conducente o per garantire la sicurezza del conducente stesso, del veicolo, della merce e/o del patrimonio aziendale”.

AMPLIAMENTO PERIODO DI PREAVVISO

E’ stata inoltre accolta la richiesta delle organizzazioni artigiane di estendere la durata del preavviso i caso di dimissioni per personale viaggiante di cui ai livelli A3, B3 e C3 da 15 a 20 giorni.

ARTICOLO 32 - DANNI

La procedura che puòpfortare alla trattenuta imbusta paga, in caso id procedimento disciplinare per danni è stata aggiornata. Le principali novità che interessano i datori di lavoro di mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate sono:


  • obbligo di comunicazione alle RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL, il tipo di assicurazione stipulata, i relativi importi delle franchigie per danni, ed eventuali clausole di contratto. L’obbligo non vige per le aziende prive di rappresentanza sindacale interna;
  • Per i danni verrà addebitato l’importo inferiore tra danno e franchigia assicurativa, laddove esistente KASKO;
  • I danni sui quali può essere operata la trattenuta devono riguardare il mezzo;
  • I limiti delle trattenute sono stati rivisti: nei casi di dolo e cola grave e per danni al mezzo fino a 3.000 euro (in precedenza 3.500 euro), per danni superiori la trattenuta a carico del lavoratore potrà essere del 75% fino a un tetto di 15.000 euro (in precedenza 20.000 euro).


LEGGI IL TESTO DELL'ACCORDO
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