Sicurezza nei cantieri: come ottenere punti aggiuntivi con la patente a crediti
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Sicurezza nei cantieri: come ottenere punti aggiuntivi con la patente a crediti
La nota n. 288/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito le modalità operative da adottare in vigore dal 10 luglio scorso
Cos’è la patente a crediti e perché è fondamentale nel settore cantieristico
Dal 1° ottobre 2024, la “patente a crediti” è diventata obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 132/2024.
Questa misura nasce con un obiettivo chiaro e prioritario:
prevenire gli infortuni e innalzare i livelli di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare in un comparto, come quello delle costruzioni, dove il rischio è fisiologicamente più elevato.
La patente rappresenta uno strumento operativo per promuovere comportamenti virtuosi, scoraggiare pratiche scorrette e rendere più trasparente e qualificato l’accesso ai cantieri. Ogni soggetto parte da una dotazione iniziale di 30 crediti e, per mantenere l’operatività, è necessario non scendere sotto la soglia minima di 15. Il sistema, tuttavia, non è solo punitivo: premia le imprese che investono in sicurezza, formazione, certificazioni e qualità organizzativa, attribuendo crediti aggiuntivi utili a consolidare l’affidabilità aziendale.
Anzianità aziendale: fino a 10 crediti per chi ha una lunga storia
Uno dei criteri premianti è l’anzianità d’iscrizione alla Camera di Commercio. In base agli anni di attività, è possibile ottenere:
- 3 crediti per iscrizione da 5 a 10 anni
- 5 crediti da 11 a 15 anni
- 8 crediti da 16 a 20 anni
- 10 crediti oltre i 20 anni
Il riconoscimento è automatico per le imprese iscritte in CCIAA e si aggiorna di anno in anno. Per chi non è italiano, serve un’autodichiarazione.
Attenzione: i crediti non sono cumulabili tra una fascia e l’altra. Al superamento di una soglia temporale, il punteggio viene aggiornato con il valore della nuova fascia, sostituendo quello precedente. Ad esempio, un’impresa iscritta da 10 anni riceve 3 crediti; al compimento dell’undicesimo anno, il punteggio sarà aggiornato a 5, non a 8.
Sicurezza certificata: SGSL e MOG danno valore (e crediti)
Due certificazioni fondamentali nel settore delle costruzioni consentono di ottenere crediti:
- 5 crediti per il Sistema di Gestione della Sicurezza certificato UNI EN ISO 45001, rilasciato da organismi accreditati da ACCREDIA
- 4 crediti per l’adozione di un Modello Organizzativo e Gestionale (MOG) conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e asseverato secondo la norma UNI 11751-1
Ai fini del riconoscimento, è indispensabile allegare idonea documentazione: il certificato dovrà essere presentato dal legale rappresentante o da un suo delegato, indicando le date di validità e aggiornandolo in caso di rinnovo.
Certificazioni SOA: validi anche i primi due livelli
Alle imprese in possesso di attestazioni SOA vengono riconosciuti:
- 1 credito per la classifica I
- 2 crediti per la classifica II
Il punteggio si riferisce esclusivamente alla classifica, a prescindere dalla categoria SOA. Anche in questo caso, il riconoscimento è subordinato all’allegazione dell’attestato da parte del rappresentante legale, completo delle date di inizio e fine validità.
Organismi Paritetici: monitoraggio premiato
Se l’impresa ha ricevuto consulenza e monitoraggio da parte di un Organismo Paritetico iscritto al repertorio nazionale (art. 51 D.Lgs. 81/2008), può ottenere 2 crediti. È necessario allegare l’attestazione rilasciata, con indicazione del periodo di validità, a cura del legale rappresentante o di un suo delegato.

Come segnalare rettifiche o sospensioni delle certificazioni inserite sul portale
L’impresa deve comunicare tempestivamente eventuali sospensioni di validità delle certificazioni dichiarate oppure errori nei dati inseriti nel portale. In caso contrario, l’Ispettorato può intervenire con la sottrazione dei crediti.
La rettifica di un requisito inserito erroneamente può essere effettuata autonomamente dal legale rappresentante o da un suo delegato tramite il Portale dei Servizi dell’Ispettorato, entro le ore 23:59 dello stesso giorno in cui è stato inserito, prima che il sistema proceda all’aggiornamento notturno del punteggio (che avviene tra le ore 00:00 e le ore 03:00).
Trascorso tale termine, la correzione potrà avvenire solo rivolgendosi all’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del Lavoro, anche tramite PEC, allegando una richiesta firmata con l’indicazione del codice fiscale dell’impresa, la descrizione dell’errore e, se necessario, la nuova documentazione corretta.




