Siglato l’accordo di rinnovo CCNL Area Alimentazione Panificazione

12 giugno 2024

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Siglato l’accordo di rinnovo CCNL Area Alimentazione Panificazione

Giovedì 6 giugno 2024, tra Confartigianato Alimentazione, le altre organizzazioni datoriali, e i sindacati dei lavoratori Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, è stata sottoscritta l’intesa per il rinnovo del CCNL Area Alimentazione-Panificazione, scaduto il 31 dicembre 2022. Il nuovo accordo avrà durata quadriennale, come previsto dagli Accordi Interconfederali sul Sistema Contrattuale, e scadrà il 31 dicembre 2026.

Il CCNL, diviso in due Parti, si applica a:

  1. PARTE I: imprese artigiane del Settore Alimentare, imprese artigiane e piccole-medie imprese del Settore Panificazione;
  2. PARTE II: imprese non artigiane del Settore Alimentare che applicano fino a 15 dipendenti.


PARTE I

Per quanto riguarda la PARTE I con l’intesa le Parti hanno convenuto i seguenti incrementi retributivi:

  • 206 euro lordi per il livello 3A Settore Alimentazione che saranno erogati con le seguenti decorrenze: 60 euro dal 1° aprile 2024, 40 euro dal 1° gennaio 2025, 55 euro dal 1° novembre 2025, 51 euro dal 1° aprile 2026.
  • 198 euro lordi per il livello A2 Settore Panificazione che saranno erogati con le seguenti decorrenze: 60 euro dal 1° aprile 2024, 40 euro dal 1° gennaio 2025, 55 euro dal 1° novembre 2025, 43 euro dal 1° aprile 2026.

I suddetti importi sono riparametrati per gli altri livelli d’inquadramento come da tabelle allegate all’accordo.

Gli aumenti retributivi relativi alla prima tranche, decorrente dal 1° aprile 2024, saranno erogati in un’unica soluzione, in occasione del cedolino paga del mese di giugno 2024, sotto la voce “Arretrato CCNL”.

È fatta salva l’incidenza di tale prima tranche su tutti gli istituti economici, anche indiretti e differiti.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 160 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’importo “Una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 80 con la retribuzione del mese di giugno 2024, la seconda pari ad euro 80 con la retribuzione del mese di settembre 2024.

E’ stato inoltre aggiornata la normativa del contratto di lavoro a tempo determinato agli ultimi riferimenti normativi. In tema di mercato del lavoro è stata disciplinata un’ulteriore causale di utilizzo del lavoro intermittente. Per le aziende che hanno anche un punto vendita è consentita l’assunzione di “un ulteriore aiuto commesso per ogni commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro o, in sua vece, un suo familiare o il gestore quando questi svolgono direttamente attività di vendita”. E’ stato infine previsto un prolungamento dei periodi di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni, in linea con le richieste delle aziende.

Sul fronte delle tutele per le lavoratrici e i lavoratori è stata concordata l’istituzione di 8 ore di permessi retribuiti per agevolare l'inserimento all'asilo nido o alla scuola d’infanzia del figlio/a.

PARTE II

La Parte II del CCNL consta di due tabelle retributive:

  1. la prima si applica alle imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti;
  2. la seconda alle imprese, fino a 15 dipendenti, che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione di cui all’art. 43.

Per le imprese di cui alla lettera a) si è condiviso un adeguamento retributivo che parte con l’Accordo del 15 marzo 2024 , attraverso il quale è stata stabilita l’erogazione di un Acconto economico. Tale Acconto, da ora in avanti, sarà sostituito con gli aumenti dei minimi retributivi, calcolati al parametro convenzionale 137, come seguono:

  •  20,87 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024
  •  45 euro con la retribuzione del mese di maggio 2024
  •  65 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024
  •  35 euro con la retribuzione del mese di novembre 2024

In forza del presente Accordo vengono stabiliti i seguenti nuovi incrementi sui minimi al parametro convenzionale 137 che saranno erogati con le seguenti decorrenze:

- 60 euro dal 1° gennaio 2025,

- 60 euro dal 1° gennaio 2026.

A regime l’aumento complessivo sui minimi al parametro convenzionale 137 sarà pari a 285,87 euro come da tabelle allegate.

Per i lavoratori dipendenti delle Imprese non artigiane che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione di cui all’art. 43, viene stabilita l’erogazione di un Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC) a regime pari a 65 euro mensili al livello C per i lavoratori dipendenti da imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione da corrispondersi a partire dal 1° giugno 2024.

Gli importi dell’Acconto sono stati riparametrati per tutti gli altri livelli di inquadramento, come da tabelle allegate all’intesa.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario “Una tantum” pari ad euro 200 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L’importo “Una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 100 lordi con la retribuzione del mese di luglio 2024, la seconda pari ad euro 100 lordi con la retribuzione del mese di settembre 2024.

Nelle prossime settimane le Parti si incontreranno per definire gli aumenti retributivi riguardanti i lavoratori dipendenti dalle imprese a cui si applica la normativa speciale di cui all’art. 43 del CCNL.

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