Confartigianato firma il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i settori della meccanica

21 novembre 2024

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Confartigianato firma il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i settori della meccanica


Il 19 novembre Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Meccanica, Confartigianato Impianti, Confartigianato Orafi, Confartigianato Odontotecnici, Confartigianato Restauro, le altre organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil hanno firmato l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Meccanica scaduto il 31 dicembre 2022.

Positivo il commento dei rappresentanti delle categorie di Confartigianato al tavolo di contrattazione. “La firma del rinnovo del contratto – sottolineano – rappresenta un traguardo importante raggiunto grazie a un lungo dialogo tra le parti. L’accordo, pur sottoscritto in un momento di congiuntura non favorevole, garantisce un equilibrio tra le esigenze delle parti, mantenendo sempre un occhio di riguardo per la tutela e la sostenibilità delle imprese, introducendo importanti novità sul preavviso e sull’orario di lavoro che rispondono in modo concreto alle necessità dei diversi settori, anche in termini di flessibilità. Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato e continueranno a lavorare insieme per affrontare con determinazione le sfide per lo sviluppo delle imprese”. 

Vediamo nel dettaglio i principali contenuti.

ACCONTO SUI FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI - AFAC

Il rinnovo riguarda il quadriennio 2023-2026 già parzialmente coperto economicamente con l’intesa del 21 dicembre 2023, che prevedeva il riconoscimento ai lavoratori di un importo mensile a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali pari a 96 euro al 4° Livello. Tale elemento economico, in erogazione fino al 30 novembre 2024, cesserà di essere erogato a titolo di “acconto” e diverrà a tutti gli effetti parte della retribuzione tabellare a partire dal 1° dicembre 2024.

I NUOVI AUMENTI RETRIBUTIVI

A decorrere dal 1° dicembre 2024 ai lavoratori saranno corrisposti i nuovi aumenti retributivi distribuiti in 4 tranches secondo il calendario previsto dall’accordo. 

Per ogni singola categoria i nuovi importi degli aumenti a regime sulla retribuzione tabellare sono i seguenti: 

– Metalmeccanica e Installazione di Impianti: 120 euro al 4° livello; 

– Orafi, Argentieri e Affini: 120 euro al 4° livello; 

– Restauro: 144 euro al 4° livello; 

– Odontotecnici: 109 euro al 4 livello; 

Gli importi retribuitivi relativi agli altri livelli di inquadramento saranno definiti in uno specifico accordo che sarà sottoscritto con le organizzazioni sindacali nei prossimi giorni.

VACANZA CONTRATTUALE

L’accordo non prevede l’erogazione di Una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale complessivo che va dal 1/1/2023 - 30/11/2024 considerato che:

  • il periodo 1/1/2023 - 31/8/2024 non dà luogo a Una Tantum, come previsto dall’accordo del 21 novembre 2023;
  • Mentre per i tre mesi che vanno dal 1/9/2024 al 30/11/2024, con l’accordo del 21 novembre 2024 tra le parti è stato concordato “che ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale operano i nuovi minimi previsti dal presente accordo”

L’incidenza economica del periodo di vacanza contrattuale è stata quindi quantificata nella determinazione dei nuovi minimi retributivi.

AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE

La sfera di applicazione del contratto viene allargata a: 

– imprese artigiane che svolgono attività di progettazione industriale e di macchine; 

– imprese (anche non artigiane) che operano nei settori della metalmeccanica ed installazione di impianti specializzate nei servizi svolti nell’ambito di attività subacquee.

LA PARTE NORMATIVA DEL CONTRATTO

Per quanto riguarda le novità della parte normativa del contratto si segnalano: 

– l’introduzione degli scatti di anzianità per tutti i lavoratori in apprendistato nella misura di 10 euro; 

– ampliamento del periodo di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni; 

– conferma della 16 ore di formazione che potranno essere svolte anche per acquisire competenze che non rientrano nell’ambito dell’alfabetizzazione digitale.

ORARIO DI LAVORO

Particolare attenzione meritano le modifiche relative all’orario di lavoro che consentono, da ora in avanti, di stipulare accordi individuali tra azienda e lavoratore per la modifica della distribuzione giornaliera senza che questo comporti l’obbligo di retribuire come straordinario la nona ora. In merito è stato previsto che, in deroga al comma 1 che prevede le 8 ore ordinarie fisse, è possibile una distribuzione non uniforme dell’orario che contempli le 9 ore giornaliere ordinarie fisse in alcune giornate, alternate da giornate in cui l’orario sarà inferiore alle 8. A titolo esemplificativo:

Lunedì 9 ore

Martedì 9 ore

Mercoledì 9 ore

Giovedì 9 ore

Venerdì 4 ore

E’ stato quindi espressamente previsto che sarà considerato lavoro straordinario solamente il superamento dell’orario di lavoro ordinario pattuito tra le parti, restando fermi i limiti di cui all’art. 22 c. 3 che prevedono: massimo 2 ore giornaliere di lavoro straordinario e 10 ore settimanali. Tale nuova soluzione organizzativa può essere attivata a condizione che si tratta di una modifica strutturale e “non meramente transitoria”.

LEGGI IL TESTO DEL CONTRATTO
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