CCNL TESSILE-MODA E CHIMICA-CERAMICA: SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI RINNOVO

8 agosto 2024

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CCNL TESSILE-MODA E CHIMICA-CERAMICA


SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI RINNOVO

Il 16 luglio è stata sottoscritta l’intesa per il rinnovo del CCNL area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica scaduto il 31 dicembre 2022. Al tavolo di contrattazione ha partecipato una delegazione di Confartigianato Moda, Confartigianato Ceramica e Confartigianato Chimica.

Il nuovo accordo avrà durata quadriennale e scadrà il 31 dicembre 2026.

Entro il 30 settembre 2024 potranno essere stipulati accordi territoriali, secondo le linee guida stabilite dall’accordo.

In considerazione dello stato di crisi che sta attraversando la filiera della moda, unitamente all’accordo di rinnovo è stato condiviso con le organizzazioni sindacali un Avviso Comune che individua specifici obiettivi politici a sostegno del settore. 


Parte economica

Con l’intesa sono stati concordati incrementi retributivi che saranno erogati in 4 tranche entro la vigenza contrattuale.

Settore Livello 1° tranche dal 1° luglio 2024 Seconda t Terza tranche dal 1° ottobre 2025 Quarta tranche dal 1° ottobre 2026 incremento salariale a regime
abbigliamento 3 28,00 euro 40,00 euro 49,00 euro 55,00 euro 172,00 euro
tessile calzaturiero 3 28,00 euro 40,00 euro 49,00 euro 56,00 euro 173,00 euro
lavorazioni a mano e su misura 3 28,00 euro 40,00 euro 49,00 euro 54,00 euro 171,00 euro
pulitintolavanderie 3 28,00 euro 40,00 euro 49,00 euro 55,00 euro 172,00 euro
occhialerie 3 28,00 euro 40,00 euro 49,00 euro 57,00 euro 174,00 euro
chimica, concia, gomma plastica, vetro 3 28,00 euro 40,00 euro 49,00 euro 67,00 euro 184,00 euro
ceramica, terracotta, gres e decorazione piastrelle 3 28,00 euro 40,00 euro 49,00 euro 57,00 euro 174,00 euro

I suddetti importi devono intendersi da riparametrare per tutti gli altri livelli di inquadramento. Le tabelle definitive, per tutti i settori, sono disponibili a questo link

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario una tantum pari ad euro 110 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’importo una tantum verrà erogato in 2 soluzioni: la prima pari ad euro 55, con la retribuzione del mese di settembre 2024, la seconda pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di marzo 2025.


L’estensione del settore della concia artigiana

Per la prima volta in un contratto collettivo nazionale dell’artigianato, sulla base di una espressa richiesta di Confartigianato, viene data copertura al settore della Concia artigiana. Per i lavoratori di questo settore si applicheranno le tabelle salariali del Settore Chimica, Gomma Plastica Vetro.

Nell’ambito dell’accordo per il rinnovo del CCNL è stato sottoscritto un ulteriore verbale integrativo relativo alle sole imprese artigiane operanti nel settore della concia istituendo un nuovo livello di inquadramento esclusivo per queste imprese (3 super). Secondo quanto concordato dalle parti con il verbale integrativo, la retribuzione “ convenzionale” del livello 3 super alla data del 16 luglio 2024 è pari a 1.577,85 euro.

Conseguentemente, gli aumenti retributivi per questo livello saranno i seguenti:


livello 1° luglio 2024 1° gennaio 2025 1° ottobre 2025 1° ottobre 2026 incrementi a regime
3 s 29,00 euro 41,43 euro 50,75 euro 69,39 euro 190,57 euro

Parte normativa

Introduzione del lavoro stagionale

Viene introdotta una disciplina specifica del lavoro stagionale per le pulitintolavanderie che offre alle imprese la possibilità di assumere lavoratori per il cosiddetto “cambio di stagione” nei seguenti periodi temporali: 1° ottobre- 31 dicembre, 1° aprile - 31 luglio. I contratti stagionali avranno una durata massima di tre mesi. Si tratta di una richiesta di maggiore flessibilità avanzata dalle categorie interessate.

Flessibilità

A partire dal 1° agosto 2024 per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12%, in luogo del 10% precedentemente previsto.

Comporto per malattia

Viene prolungato a 24 mesi il periodo massimo in cui conteggiare gli eventi morbosi che danno diritto alla conservazione del posto che viene confermato a 12 mesi complessivi.

Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/1999 il periodo di comporto è elevato di ulteriori 90 giorni.

Licenziamento e dimissioni

Viene previsto un allungamento dei periodi di preavviso (art. 103 del CCNL)

Apprendistato

La disciplina degli scatti di anzianità è stata estesa agli apprendisti di tutti i settori cui si applica il CCNL. Il valore dello scatto per gli apprendisti è di 6 euro.



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