“Decreto Controlli”: i chiarimenti sull’esame di qualificazione dei manutentori dei presidi antincendio

12 dicembre 2024

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“Decreto Controlli”: i chiarimenti sull’esame di qualificazione dei manutentori dei presidi antincendio


Accolte le istanze di Confartigianato Impianti per la valorizzazione della figura del Responsabile Tecnico DM 37/2008

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - Ministero dell’interno ha pubblicato il 3 dicembre scorso la circolare n.19631 che contiene le prime istruzioni operative e interpretative in merito al DM 13 settembre 2024 che ha aggiornato il quadro normativo per la manutenzione dei presidii antincendio.

Come noto l’obbligo di qualifica dei tecnici manutentori qualificati (la nuova figura professionale introdotta dal decreto controlli) è stato prorogato al 25 settembre 2025, per consentire una costituzione uniforme sul territorio nazionale delle sedi d’esame e il completamento della digitalizzazione delle procedure d’iscrizione.

I manutentori che al 25 settembre 2025, non avranno ancora sostenuto l’esame di qualificazione, potranno continuare ad esercitare la loro attività solo se avranno presentato la richiesta di ammissione all’esame secondo le procedure previste dalla circolare.

Ricordiamo le due casistiche previste per ottenere la qualifica professionale: 

  1. Primo caso: l’effettuazione di un percorso di formazione a seguito del quale si dovrà sostenere un esame presso i vigili del fuoco consistente in una prova scritta, orale e pratica con la possibilità di allegare il curriculum vitae ai fini dell’acquisizione di eventuali crediti formativi. 
  2. Secondo caso: un percorso “agevolato” per i soggetti che svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni che possono richiedere di essere sottoposti all’esame (prova orale e pratica) senza frequentare il corso, con l’obbligo di allegare il proprio curriculum vitae. 

Sono state fissate due soglie di sbarramento, al superamento delle quali la persona si intende qualificata per un dato presidio: nel primo caso la soglia è 70/100 nel secondo caso la soglia è 50/100.
La novità più rilevante, ottenuta grazie all’efficace azione di lobby di Confartigianato Impianti, riguarda la valorizzazione - per le persone che intendono sostenere l’esame - dei requisiti previsti per la figura di Responsabile Tecnico secondo il DM 37/2008 relativamente alla “lettera” attinente al presidio. Il corpo dei VV. Fuoco, ha infatti riconosciuto il concetto che chi è in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività di installazione e manutenzione d’impianti tecnologici (in relazione agli specifici presidii antincendio) opera in modo sicuro e conforme alla regola d’arte e quindi deve essere “facilitato” ai fini dell’esame di qualificazione.

La circolare spiega l’iter per la presentazione della domanda di ammissione all’esame, le caratteristiche del Nulla osta transitorio (NOT), i criteri di esame aggiornati e le tariffe applicate per sottoporre a valutazione i requisiti di cui si è in possesso. Per chiarire ulteriormente quest’ultimo aspetto è stata pubblicata una tabella sinottica di valutazione dei curricula delle persone che intendono qualificarsi.

L’attestato di qualifica ottenuto a seguito del superamento dell’esame ha una validità di cinque anni al termine dei quali è obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento di durata pari alla metà del monte ore del corso di formazione per lo specifico presidio.  

Confartigianato Impianti proseguirà l’attività di tutela della categoria. A tal proposito nella seconda metà di gennaio si terrà una riunione sul tema che verrà convocata dal Tavolo dell’osservatorio sul decreto controlli presso le Scuole Superiori antincendio di Roma.

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