Sfalci e potature: arrivano le indicazioni operative del Ministero dell’Ambiente

11 marzo 2025

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SFALCI E POTATURE


Le indicazioni operative del Ministero dell’Ambiente


La conversione in legge del DL “Ambiente” ha consentito la classificazione di tutti gli sfalci e potature da verde pubblico e privato come rifiuti simili agli urbani, allineando l’Italia alle indicazioni UE.

Grazie a questo provvedimento giardinieri e manutentori del verde hanno la possibilità di accedere ai centri di raccolta comunali (CdR) per il conferimento dei residui della propria attività ma non automaticamente e senza alcuna limitazione di accesso.

Il 3 marzo scorso il Ministero dell’Ambiente ha inviato una nota ad ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), alle multiutilities pubbliche e agli impianti di compostaggio per fornire indicazioni operative e suggerimenti per consentire ai Comuni di regolare i flussi prevedendo limitazioni o tariffe ad hoc.

Con appositi regolamenti locali potranno essere stabilite specifiche giornate e orari di conferimento per i rifiuti del verde privato, limitazioni delle quantità conferibili per singola utenza, diniego di accesso se le strutture non dispongono di spazi e attrezzature adeguati, con garanzie però per le imprese di alternative praticabili.

Le imprese, in qualità di utenze non domestiche potrebbero essere soggette a regolamentazioni più stringenti, come il pagamento di tariffe aggiuntive legate alla necessità di mettere a disposizione un servizio dedicato o la necessità di dimostrare che il rifiuto conferito provenga da un’attività svolta all’interno del territorio comunale di riferimento.

I Comuni che precedentemente al D. Lgs. 116/2020 non assimilavano ai rifiuti urbani quelli da manutenzione del verde privato effettuata da imprese professionali, potranno adottare soluzioni graduali e flessibili.

Per le utenze non domestiche sono state ipotizzate tre possibili soluzioni:


  1. CASO 1 -Imprese con sede nel Comune a cui fa riferimento il centro di raccolta (utenti registrati a ruolo TARI) che conferiscono i rifiuti con veicoli propri.
  2. Per i rifiuti con codice EER 20 02 01 prodotti dalle imprese sono ammessi conferimenti per quantitativi massimi fissati dal Regolamento locale, che potranno definire limiti per accesso e per periodo. I conferimenti avvengono con l’utilizzo della “Scheda rifiuti conferita al centro di raccolta” (Allegato I DM 8 aprile 2008). Il veicolo utilizzato per il trasporto di tale tipologia di rifiuti deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis”. In sede di iscrizione occorre richiedere specificatamente l’inserimento della tipologia di rifiuto “EER 20 02 01” rifiuti biodegradabili.
  3. CASO 2 - Comune che consente alle imprese che hanno effettuato l’attività di manutenzione del verde di conferire i rifiuti nel proprio centro di raccolta.
  4. Per dimostrare al Comune a cui viene attribuita la produzione del rifiuti, è opportuno che l’utente domestico interessato accompagni, personalmente o tramite dichiarazione sottoscritta, il giardiniere presso il proprio centro di raccolta comunale. La dichiarazione sottoscritta dal titolare dell’utenza deve indicare la provenienza del rifiuto. Possono comunque essere utilizzate altre modalità di identificazione del produttore. Per i rifiuti con codice EER 20 02 01 prodotti dalle utenze non domestiche sono ammessi conferimenti per quantitativi massimi fissati dal Regolamento locale, che potranno definire limiti per accesso e per periodo. I conferimenti avvengono con l’utilizzo della scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta. E’ opportuno indicare in nota, anche il nominativo dell’utenza domestica presso la quale è stato prodotto il rifiuto conferito. Il veicolo utilizzato per il trasporto di tale tipologia di rifiuti deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis”.  
  5. CASO 3 - Imprese che conferiscono con veicoli propri nel centro di raccolta di riferimento del comune presso cui sono state registrate come utenza non domestica, ma che però trasportano rifiuti provenienti da territori comunali diversi da quelli del centro di raccolta al quale si sta accedendo.
  6. Il conferimento dei rifiuti con codice EER 20 02 01 può essere così disciplinato:
  7. Sono ammessi conferimenti, eventualmente anche a titolo oneroso, per quantitativi massimi fissati dal Regolamento locale, che potranno definire limiti per accesso e per periodo, previa stipula di apposito contratto tra il gestore del servizio integrato di igiene urbana e il giardiniere. I conferimenti avvengono con l’utilizzo della scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta. Il veicolo utilizzato per il trasporto di tale tipologia di rifiuti deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis”.
  8. Con delibera comunale (es. delibera tariffe TARI) il Comune può alternativamente prevedere:
  9. Uno specifico corrispettivo per l’utilizzo del servizio 
  10. La facoltà del gestore del servizio di igiene urbana di stipulare contratti in questione, definendo un prezzo per servizi a domanda individuale


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